Provate a spiegate il perche' del vostro SI o NO al referendum.

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Jo3
00venerdì 9 dicembre 2016 11:32
Proviamo a dare le vere motivazioni del ns voto.

Io ho votato "no" perchè con la legge elettorale attuale, non sono piu io a decidere il mio candidato che sale al governo , ma ho solo due opzioni, 2 listoni a cui apporre il mio voto.

Non riengo pertanto necessario aumentare i poteri di una o piu persone non scelte da me, ma da altri.

Prima rifacciano la legge sulle elezioni, poi ne riparliamo.

mescal°
00venerdì 9 dicembre 2016 16:21
mescal°
00venerdì 9 dicembre 2016 16:21
666, ho bisogno di te. [SM=x39992]
g
00venerdì 9 dicembre 2016 16:56
Devi togliere il 1° h ttp:// [SM=x39989]
mescal°
00venerdì 9 dicembre 2016 16:57
Re:
g, 09/12/2016 16.56:

Devi togliere il 1° h ttp:// [SM=x39989]




E' trascorso troppo tempo dall'inserimento per la modifica del Messaggio

[SM=x39944]
g
00venerdì 9 dicembre 2016 16:58
Iio xké amo troppo la Costituzione di Terracini x vedere l'art 70 e 71 stravolti così ed i miei diritti di cittadino calpestati [SM=x40004]
g
00venerdì 9 dicembre 2016 17:02
Re: Re:
mescal°, 09/12/2016 16.57:




E' trascorso troppo tempo dall'inserimento per la modifica del Messaggio

[SM=x39944]

Allora qui può solo la Webba Mastra ed i mods di sezione [SM=x39924]


666
00venerdì 9 dicembre 2016 20:32
Re:
mescal°, 09/12/2016 16.21:

666, ho bisogno di te. [SM=x39992]




fatto [SM=x39896]
666
00venerdì 9 dicembre 2016 20:35
basta leggere l'art 70 e il suo stravolgimento.


Art. 70
La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere.





Nuovo Art.70
La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere per le leggi
di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali, e soltanto per le leggi di
attuazione delle disposizioni costituzionali
concernenti la tutela delle minoranze
linguistiche, i referendum popolari, le altre
forme di consultazione di cui all’articolo 71,
per le leggi che determinano l’ordinamento,
la legislazione elettorale, gli organi di
governo, le funzioni fondamentali dei
Comuni e delle Città metropolitane e le
disposizioni di principio sulle forme
associative dei Comuni, per la legge che
stabilisce le norme generali, le forme e i
termini della partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e
delle politiche dell’Unione europea, per
quella che determina i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità con l’ufficio di senatore di
cui all’articolo 65, primo comma, per le leggi
di cui agli articoli 57, sesto comma, 80,
secondo periodo, 114, terzo comma, 116,
terzo comma, 117, quinto e nono comma,
119, sesto comma, 120, secondo comma, 122,
primo comma, e 132, secondo comma. Le
stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio,
possono essere abrogate, modificate o
derogate solo in forma espressa e da leggi
approvate a norma del presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera
dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla
Camera dei deputati è immediatamente
trasmesso al Senato della Repubblica che,
entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei
suoi componenti, può disporre di esaminarlo.
Nei trenta giorni successivi il Senato della
Repubblica può deliberare proposte di
modificazione del testo, sulle quali la Camera
dei deputati si pronuncia in via definitiva.
Qualora il Senato della Repubblica non
disponga di procedere all’esame o sia
inutilmente decorso il termine per
deliberare, ovvero quando la Camera dei
deputati si sia pronunciata in via definitiva,
la legge può essere promulgata.

L’esame del Senato per le leggi che danno
attuazione all’articolo 117, quarto comma, è
disposto nel termine di dieci giorni dalla data
di trasmissione. Per i medesimi disegni di
legge, la Camera può non conformarsi alle
modificazioni proposte dal Senato della
Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, solo pronunciandosi nella
votazione finale a maggioranza assoluta dei
propri componenti.

I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto
comma, approvati dalla Camera dei deputati
sono esaminati dal Senato della Repubblica,
che può deliberare proposte di modificazione
entro quindici giorni dalla data della
trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa
tra loro, le eventuali questioni di
competenza, sollevate secondo le norme dei
rispettivi regolamenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo
quanto previsto dal proprio regolamento,
svolgere attività conoscitive, nonché
formulare osservazioni su atti o documenti
all’esame della Camera dei deputati.



Donia
00sabato 10 dicembre 2016 16:25
Non lo so, non lo so, non lo sooooo [SM=x39945]
Cyrano
00sabato 10 dicembre 2016 20:48
Perchè o le cose si fan bene o non si fanno.
Vogliamo togliere il senato ? Allora togliamolo, ma del tutto.
Vogliamo togliere gente da mantenere conservando, almeno in parte, il senato ?
Bene : riduciamo di 1/3 la camera dei deputati e di 2/3 il senato.
Ma entrambe devono essere scelte dai cittadini, non paraculi messi là da consigli regionali ( come voleva fare la riforma ) , preferibilmente con la preferenza di voto.
Poi ao cosa buona sarebbe stata abolire il cnel ma non ho scelto io di non scoporare i quesiti, ma il farlocco di firenze.
Se mi mettete un ferrero rocher dentro una merda non mangno tutto anche se adoro il ferrero rocher ...



Cmklslsm,ls,ò
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