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basta leggere l'art 70 e il suo stravolgimento.
Art. 70
La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere.
Nuovo Art.70
La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere per le leggi
di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali, e soltanto per le leggi di
attuazione delle disposizioni costituzionali
concernenti la tutela delle minoranze
linguistiche, i referendum popolari, le altre
forme di consultazione di cui all’articolo 71,
per le leggi che determinano l’ordinamento,
la legislazione elettorale, gli organi di
governo, le funzioni fondamentali dei
Comuni e delle Città metropolitane e le
disposizioni di principio sulle forme
associative dei Comuni, per la legge che
stabilisce le norme generali, le forme e i
termini della partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e
delle politiche dell’Unione europea, per
quella che determina i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità con l’ufficio di senatore di
cui all’articolo 65, primo comma, per le leggi
di cui agli articoli 57, sesto comma, 80,
secondo periodo, 114, terzo comma, 116,
terzo comma, 117, quinto e nono comma,
119, sesto comma, 120, secondo comma, 122,
primo comma, e 132, secondo comma. Le
stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio,
possono essere abrogate, modificate o
derogate solo in forma espressa e da leggi
approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera
dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla
Camera dei deputati è immediatamente
trasmesso al Senato della Repubblica che,
entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei
suoi componenti, può disporre di esaminarlo.
Nei trenta giorni successivi il Senato della
Repubblica può deliberare proposte di
modificazione del testo, sulle quali la Camera
dei deputati si pronuncia in via definitiva.
Qualora il Senato della Repubblica non
disponga di procedere all’esame o sia
inutilmente decorso il termine per
deliberare, ovvero quando la Camera dei
deputati si sia pronunciata in via definitiva,
la legge può essere promulgata.
L’esame del Senato per le leggi che danno
attuazione all’articolo 117, quarto comma, è
disposto nel termine di dieci giorni dalla data
di trasmissione. Per i medesimi disegni di
legge, la Camera può non conformarsi alle
modificazioni proposte dal Senato della
Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, solo pronunciandosi nella
votazione finale a maggioranza assoluta dei
propri componenti.
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto
comma, approvati dalla Camera dei deputati
sono esaminati dal Senato della Repubblica,
che può deliberare proposte di modificazione
entro quindici giorni dalla data della
trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa
tra loro, le eventuali questioni di
competenza, sollevate secondo le norme dei
rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo
quanto previsto dal proprio regolamento,
svolgere attività conoscitive, nonché
formulare osservazioni su atti o documenti
all’esame della Camera dei deputati.
I buoni vannoinvece ioche sonovado dove voglio
Errare è umano, perseverare è cattolico
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