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Ultimo Aggiornamento: 24/12/2016 19:28
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Re:
SirNuts, 24/12/2016 12.51:

la legge sulla privacy non contempla le foto, le foto sono regolate da altra legge...

La legge italiana dice:

Per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 e 97 legge 633/41).
Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l’uso è solo giornalistico, l’indicazione del punto 1) si può ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso).
Per pubblicare con finalità giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.
Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione può risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull’orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003).
Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.
Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, non è proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini.
[aggiornamento art.97 legge 633/41] Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

NOTE E AGGIORNAMENTI AL 22 GIUGNO 2016

La questione minori, crea sempre tanta confusione. Dai miei recenti confronti e dalla mie recenti ricerche in merito la situazione di confusione comunque tende a permanere. Di seguito una serie di precisazioni che meglio chiariscono il ruolo dei minori e la pubblicabilità di immagini

Nelle leggi di cui sopra, non viene mai citata la parola “minore” ma esse si applicano indistintamente ad ogni cittadino italiano.
Spesso si confonde la Privacy con il diritto alla pubblicazione di una immagine! La legge sulla privacy regola esclusivamente il trattamento dei dati sensibili quali nome, cognome, indirizzo ecc ecc dunque non si riferisce esplicitamente alla fotografia.
Per quanto riguarda la “tutela dei minori” tuttavia è intervenuto il Garante della Privacy il quale ha assunto una posizione netta: ha dichiarato, infatti, che la tutela del minore immortalato in una foto, deve essere rispettata non solo nei casi di un suo coinvolgimento in fatti di cronaca nera, ma in qualunque ambito della vita quotidiana. E ciò vale per le testate giornalistiche, ma in egual misura anche per la fotografia.
Secondo la Corte si Cassazione n. 3721/2012 – è stato decretato che si fa OBBLIGO PER I MASS MEDIA DI OSCURARE IMMAGINI DI PERSONE IN QUALCHE MODO COINVOLTE IN FENOMENI SUI QUALI GRAVA UN PESANTE GIUDIZIO NEGATIVO DELLA COLLETTIVITÀ. Quindi, per non ricadere in questa tipologia di eventi, è sempre opportuno evitare situazioni del genere. Dunque È diffamazione pubblicare sui giornali foto che ritraggono i volti dei mendicanti.

In pratica è possibile pubblicare:

Immagine di un luogo pubblico o di un avvenimento, in cui una o piu’ persone siano riconoscibili solo se il personaggio riconoscibile non e’ determinante all’economia della foto.
Personaggi comuni scattati in pubblico o durante un evento, isolati dal contesto e il cui volto non sia riconoscibile. Ad esempio persone che leggono con il capo chinato, persone riflesse nelle vetrine dei negozi in cui il volto non sia chiaramente visibile
Personaggi comuni di cui sia pubblicato un particolare, ma il cui volto non sia riconoscibile – ad esempio piedi, mani, scarpe, gambe
[aggiornamento] Se il soggetto guarda in camera sorridendo viene considerato come un “Tacito Assenso” e dunque non è necessaria un liberatoria firmata – ciò è valido per foto fatte in America e non ha validità effettiva in Italia.
Immagini in cui il soggetto ritratto occupi una porzione minima dell’immagine e il volto si scarsamente riconoscibile o di dubbia interpretazione.
Immagini pubblicate con finalita’ esclusivamente culturali e/o didattiche. Potrebbero rientrare in questa tipologia anche serie di immagini che rappresentano uno spaccato di usi e costumi locali.
Immagini di ritratto di minori o di adulti effettuate come reportage in Paesi distanti. Teoricamente ciò viene comunemente fatto nonostante vi sia una violazione delle leggi di fondo in quanto è molto improbabile che ci giunga un’opposizione o una denuncia. (sarebbe bene sempre e comunque avere una liberatoria)
Immagini di personaggi famosi (adesso anche blogger) ritratti su riviste o in luoghi pubblici. Non è possibile tuttavia sfruttare la loro immagine per fini commerciali o pubblicare foto in cui ci sia una rappresentazione lesiva del buon nome.

fonte



Direi che la cosa e' corretta, se il fine ultimo è diritto di cronaca.

Siccome questo sito non riveste ruolo di testata giornalistica, ma di raccoltafotografie condivisibili, cade il diritto di cronaca.

Ogni volta che si fotografa una persona, per poter utilizzare la fotografia e' necessario farsi rilasciare questo documento

luceperladidattica.files.wordpress.com/2015/02/liberatoria_fotografica_soggetto_maggior...

la legge 196 (privacy) indirettamente concorre poiche' si sta raccogliendo dei dati (nome e cognome, indirizzo, etc) della persona fotografata.
24/12/2016 19:28
 
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