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Denebola
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15/10/2005
13:13
Come al solito si tende e si vuole travisare tutto, anche laddove la verita' invece mostra tutt'altra cosa.
1. L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione o di culto.
Il quadro di legge (e si legge bene) intende
attivita' di assistenza e beneficenza, educazione e cultura
pur svolte in forma commerciale.
Ergo significa che una mensa per poveri rientra in attivita' commerciale solo per il fatto che dichiara a fine anno delle uscite(acquisto cibo, catering etc) ed eventuali entrate per il pagamento deu dipendenti qualora necessari a svolgere compiti non eseguibili dai singoli religiosi (es idraulico, etc).
[
Modificato da Denebola 15/10/2005 13.14
]
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