00 15/10/2005 13:13
Come al solito si tende e si vuole travisare tutto, anche laddove la verita' invece mostra tutt'altra cosa.



1. L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione o di culto.

Il quadro di legge (e si legge bene) intende attivita' di assistenza e beneficenza, educazione e cultura pur svolte in forma commerciale.

Ergo significa che una mensa per poveri rientra in attivita' commerciale solo per il fatto che dichiara a fine anno delle uscite(acquisto cibo, catering etc) ed eventuali entrate per il pagamento deu dipendenti qualora necessari a svolgere compiti non eseguibili dai singoli religiosi (es idraulico, etc).

[Modificato da Denebola 15/10/2005 13.14]