"Licenza di difendersi" contro i banditi
Il ministro Castelli: "Si potrà sparare senza essere incriminati"
Basta subire passivamente, basta aspettare di farsi sparare prima di poter reagire, basta con le condanne a chi fa fuoco contro i criminali: se il ministro della Giustizia, il leghista Roberto Castelli, riuscirà a far passare la propria posizione, presto, con la riforma del Codice penale e dell'articolo sulla legittima difesa, potrebbe arrivare la "licenza di uccidere", o quantomeno quella di potersi difendere. "Io sono dalla parte di Abele", ha sottolineato il Guardasigilli alla fine dello scorso novembre, e proprio per questo ha annunciato che segnalerà alla commissione per la riforma del codice penale "l'opportunità di apportare correttivi alla normativa sulla legittima difesa attualmente in vigore". Insomma, Castelli auspica che non si possa più essere condannati per aver sparato a un rapinatore.
Il ministro (nella foto a fianco) ha espresso la propria posizione rispondendo, alla Camera, all'onorevole Luciano Dussin, che sottolineava come "in molte occasioni i cittadini vengono aggrediti nelle loro abitazioni da criminali senza scrupoli. La legittima difesa non è pienamente garantita dall'articolo 52 del Codice penale, tanto che, in diverse occasioni, l'opinione pubblica è rimasta scossa da sentenze che colpevolizzano i cittadini per presunto eccesso nell'esercizio di questo diritto". Per Dussin, insomma, il Codice consente di difendersi solo quando potrebbe ormai essere troppo tardi.
La legittima difesa, prevista dall'articolo 52 del Codice penale, prevede infatti che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un proprio diritto o altrui contro il pericolo attuale dell'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa". Ed è proprio quella specifica, "proporzionata all'offesa", che spesso si rivolta contro il cittadino: in pratica, non si può sparare se il criminale non spara per primo. La legittima difesa, poi, è tale solo a due condizioni: che ci si limiti all'azione strettamente necessaria a difendersi (non è cioè lecito agire in modo più violento di quanto strettamente indispensabile, e quindi, ad esempio, non si può sparare a un rapinatore che fugge) e che chi si difende non abbia dato causa volontariamente all'aggressione.
Il codice, inoltre, prevede l'eccesso colposo di legittima difesa, che si configura quando "si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge ovvero imposti dalla necessità". In sostanza, ancora una volta, si ribadisce il fatto che non è lecito reagire con più forza di quella strettamente necessaria. E se lo si fa, "si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi".
Secondo Dussin, la legge prevede dunque che la vittima di un'aggressione debba prima subire l'atto violento e poi reagire in modo proporzionato: "Va da sé - ha sottolineato il parlamentare - che la reazione arriva sempre a "tempo scaduto" con conseguenze drammatiche per i nostri concittadini: questo è un fatto al quale un Paese civile deve porre rimedio". E Castelli si è detto d'accordo, assicurando che sottoporrà la questione alla Commissione presieduta dal magistrato veneziano Carlo Nordio.