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potete spiegarmi

Ultimo Aggiornamento: 14/04/2005 19:27
perchè mi avete oscurato l'avatar ?
14/04/2005 18:47
 
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Spero che il prossimo oscuramento sia per te......[SM=x39858]
14/04/2005 18:51
 
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sei un rompipalle
14/04/2005 18:57
 
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Re:

Scritto da: Djfalco. 14/04/2005 18.57
sei un rompipalle

ù
Stavolta non la scampi.....
14/04/2005 19:00
 
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THE NUMBER OF THE BEAST
<< Ma guai a voi terra e mare, perché il diavolo è precipitato sopra di voi pieno di grande furore
sapendo che gli resta poco tempo... Chi ha l'intelligenza calcoli in numero della bestia
essa rappresenta un nome d'uomo. E tal cifra è seicentosessantasei. >>
Sono rimasto solo e la mia mente è vuota
Ho bisogno di tempo per farmi tornare in mente i ricordi
Quello che ho visto
Questa notte è stato reale e non solo fantasia
Proprio quello che ho visto nei miei vecchi sogni era
Il riflesso della mia mente pervertita
Perché nei miei sogni vedo sempre la faccia maligna che mi torce la mente
E mi porta alla disperazione
La notte è nera e non mi vuole trattenere
Perché guardo proprio qualcuno che mi sta osservando
Nella nebbia figure scure si muovono e si intrecciano
Tutto questo è la realtà o qualche specie di inferno
666 il Numero della Bestia
L'inferno e il fuoco sono generati per essere sprigionati
Le torce fiammeggiano e canti sacri vengono innalzati
Come iniziano ad urlare, le mani si alzano al cielo
Nella notte i fuochi bruciano luminosi
Il rito è iniziato, il lavoro di Satana è compiuto
666 il Numero della Bestia
Il sacrificio continuerà stanotte
Questo non può andare oltre, devo avvisare la legge
Questo è vero o è solo qualche folle sogno
Mi sento attirato dal canto maligno dell'orda
Sembra che mi stanno ipnotizzano... non posso evitare i loro occhi
666 il Numero della Bestia
666 quello per me e per te
Sto andando a casa, ma ritornerò qui
Possederò il tuo corpo e ti brucerò
Io ho il fuoco e ho la forza
Ho la potenza per attuare la mia maledizione

I buoni vannoinvece ioche sonovado dove voglio

Errare è umano, perseverare è cattolico

14/04/2005 19:08
 
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Re:

Scritto da: Djfalco. 14/04/2005 18.47
perchè mi avete oscurato l'avatar ?




LEGGE N. 645 DEL 1952 - LEGGE SCELBA -
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria finale
(comma primo) della Costituzione
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 1952)




1. RIORGANIZZAZIONE DEL DISCIOLTO PARTITO FASCISTA
Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

2. SANZIONI PENALI
Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da 2.000.000 a 20.000.000 di lire (3/a) (4). Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire (1) (2). Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate (2). L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque custoditi (2). Fermo il disposto dell'art.29, comma primo, del codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art.28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti all'art.28,
comma secondo, n. 1, del codice penale. (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (2) Gli attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art.8, L. 22 maggio 1975, n. 152.

3. SCIOGLIMENTO E CONFISCA DEI BENI
Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo (3). Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art.1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art.77 della Costituzione. (3) Comma così sostituito dall'art.9, L. 22 maggio 1975, n. 152.

4. APOLOGIA DEL FASCISMO
Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punto con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000 (1). Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni (4).
La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa (1). La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del c.p., per un periodo di cinque anni (5). (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.
La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (4) Comma così sostituito dall'art.4, D.L. 26 aprile 1993, n. 122. (5) Così sostituito dall'art.10, L. 22 maggio 1975, n. 152.

5. MANIFESTAZIONI FASCISTE
Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire (1). Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni (6). (1)
La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (6) Così sostituito dall'art.11, L. 22 maggio 1975, n. 152. 5-bis. - Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente legge è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura (7). (7) Articolo aggiunto dall'art.12, L. 22 maggio 1975, n. 152.

6. AGGRAVAMENTO DI PENE
Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'art.1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453 (8), o risultino condannati per collaborazionismo ancorché amnistiati. Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa (9). (8) Recante norme sulla limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista. (9) Comma così sostituito dall'art.13, L. 22 maggio 1975, n. 152.

7. COMPETENZA E PROCEDIMENTI
La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al tribunale. Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'art.502 del codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni.

8. PROVVEDIMENTI CAUTELARI IN MATERIA DI STAMPA
Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nella ipotesi del delitto preveduto dall'art.4 della presente legge. Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art.5, L. 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.

9. PUBBLICAZIONI SULL'ATTIVITA' ANTIDEMOCRATICA DEL FASCISMO
La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo. La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Pubblica istruzione.

10. NORME DI COORDINAMENTO E FINALI
Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale. Sono abrogate le disposizioni della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge. La presente legge e le norme della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale.




THE NUMBER OF THE BEAST
<< Ma guai a voi terra e mare, perché il diavolo è precipitato sopra di voi pieno di grande furore
sapendo che gli resta poco tempo... Chi ha l'intelligenza calcoli in numero della bestia
essa rappresenta un nome d'uomo. E tal cifra è seicentosessantasei. >>
Sono rimasto solo e la mia mente è vuota
Ho bisogno di tempo per farmi tornare in mente i ricordi
Quello che ho visto
Questa notte è stato reale e non solo fantasia
Proprio quello che ho visto nei miei vecchi sogni era
Il riflesso della mia mente pervertita
Perché nei miei sogni vedo sempre la faccia maligna che mi torce la mente
E mi porta alla disperazione
La notte è nera e non mi vuole trattenere
Perché guardo proprio qualcuno che mi sta osservando
Nella nebbia figure scure si muovono e si intrecciano
Tutto questo è la realtà o qualche specie di inferno
666 il Numero della Bestia
L'inferno e il fuoco sono generati per essere sprigionati
Le torce fiammeggiano e canti sacri vengono innalzati
Come iniziano ad urlare, le mani si alzano al cielo
Nella notte i fuochi bruciano luminosi
Il rito è iniziato, il lavoro di Satana è compiuto
666 il Numero della Bestia
Il sacrificio continuerà stanotte
Questo non può andare oltre, devo avvisare la legge
Questo è vero o è solo qualche folle sogno
Mi sento attirato dal canto maligno dell'orda
Sembra che mi stanno ipnotizzano... non posso evitare i loro occhi
666 il Numero della Bestia
666 quello per me e per te
Sto andando a casa, ma ritornerò qui
Possederò il tuo corpo e ti brucerò
Io ho il fuoco e ho la forza
Ho la potenza per attuare la mia maledizione

I buoni vannoinvece ioche sonovado dove voglio

Errare è umano, perseverare è cattolico

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